Agevolazioni energivori: a chi spettano e cosa sono

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Le agevolazioni energivori sono degli sconti concessi a determinate aziende sul pagamento degli oneri di sistema sull’acquisto di energia elettrica.

Vediamo quali sono le aziende che rientrano in questa categoria e quali sono le agevolazioni energivori a cui hanno diritto.

Agevolazioni energivori: chi sono le imprese energivore

Prima di capire che cosa sono le agevolazioni energivori, è doveroso fare chiarezza su quali siano le imprese che ne hanno diritto.

In Italia molte aziende devono sostenere costi molto elevati per la spesa energetica e questo fattore incide negativamente sul fatturato dell’impresa.

Sono queste aziende ad essere definite imprese energivore, o energivori, proprio perché sono costrette a sostenere costi energetici elevati rispetto ai costi di produzione, a causa del loro eccessivo consumo energetico (pensate ad esempio alle acciaierie).

Per tale motivo – considerato anche il prezzo elevato dei vettori energetici nel nostro Paese – lo Stato e di conseguenza ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) hanno individuato delle misure fiscali a favore degli energivori. Si tratta, come spiegato precedentemente, di agevolazioni energivore sul pagamento delle bollette dell’energia elettrica.

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Che cosa sono le agevolazioni energivori

Le agevolazioni energivori sono degli sconti concessi alle imprese energivore sul pagamento degli oneri di sistema sull’acquisto di energia elettrica.

Con l’approvazione del D. M. del 21 dicembre 2017, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, i parametri per l’accesso alle agevolazioni energivori e i benefici stessi hanno subito delle importanti modifiche. In particolare, sono state introdotte due novità:

  • la soglia di consumo annuo per l’accesso all’agevolazione è stata abbassata da 2,4 GWh a 1 GWh
  • le agevolazioni possono essere scontate direttamente in bolletta

Un’altra novità riguarda il metodo di assegnazione delle agevolazioni energivore, che adesso si basa sul consumo energetico dell’azienda e sul valore del VAL, ovvero del valore lordo aggiunto.

In pratica, l’assegnazione delle agevolazioni per le aziende che registrano un’intensità elettrica sul VAL almeno del 20% si basa sulla componente Asos (ovvero sulla componente della spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, come si legge sul sito di Arera) e viene riconosciuta direttamente in bolletta in base alla classe di agevolazione di appartenenza.

Per quanto riguarda, invece, le imprese che hanno un’intensità elettrica sul VAL inferiore al 20%, l’assegnazione delle agevolazioni si basa sul rapporto tra fatturato dell’azienda e costo dell’energia elettrica aziendale.

A chi spettano le agevolazioni energivori

A quali aziende spettano le agevolazioni energivori? I benefici di cui abbiamo parlato finora sono una prerogativa delle imprese energivore, ossia quelle che hanno un elevato consumo energetico.

Nello specifico, per essere definita energivora, un’azienda deve avere un consumo energetico annuo registrato pari o superiore a 1.000.000 KWh e deve possedere un codice ATECO incluso nelle linee guida CEE.

Ma chi decide i parametri per stabilire le agevolazioni energivore da destinare agli energivori? I parametri fissi e variabili vengono indicati dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) in accordo con CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e GME (Gestori Mercati Energetici) e sono, ad esempio, il Pun, i valori tariffari ecc.

Certo è che con l’abbassamento della soglia di consumo minima richiesta per accedere alle agevolazioni energivori da 2,4 GWh a 1 GWh di consumo annuo, sono rientrate nella categoria di energivori circa 300 imprese in più.

In ultimo, è doveroso ricordare che, come stabilito dal D.Lgs 102/2014, le aziende energivore sono soggette a una diagnosi energetica obbligatoria ogni 4 anni (articolo 8) e devono comunicare ogni anno i loro risparmi, se superiori all’1% (articolo 7).

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